Lazzarotto Roberto

Lazzarotto Roberto

Non bisogna inventare per progredire, ma bisogna progredire per inventare

Notizie storiche

I brevetti nella loro concezione moderna sono nati in Italia nel 1474. Infatti a quel tempo la Repubblica di Venezia emanò un Decreto con il quale i dispositivi nuovi ed inventivi, dopo essere stati realizzati, dovevano essere comunicati alla Repubblica ottenendo così il diritto di impedire a terzi di utilizzarli.

Il Decreto del 19 marzo 1474 riguarda la “protezione delle invenzioni nella Repubblica di Venezia” ed era specificatamente rivolto alle “persone di qualsiasi luogo e con particolare ingegnosità, capaci di concepire ed inventare un qualsiasi congegno innovativo”.

A partire da tale data, qualsiasi nuovo congegno doveva essere comunicato al Provveditore del Comune, grazie al quale l’inventore avrebbe ottenuto 10 anni di protezione e qualsiasi atto di contraffazione sarebbe costato al colpevole 100 ducati e la distruzione di tutte le sue attrezzature.

El sono in questa cità et anche ala zornada per la grandeza et bontà soa concorre homeni da diverse bande et actutissimi ingegni, apti ad excogitar et trovar varii ingegnosi artificii. S’el fosse provvisto, che le opere et artificii trovade da loro altri, viste che le havesseno, non podesseno farle e tuor l’honor suo, simel homeni exceritariano l’ingegno, troveriano et fariano de le chosse che sariano de non picola utilità et beneficio al stado nostro.
Però l’andarà parte che per auchtorità de questo Conseio, chadaun che farà in questa cità alcun nuovo et ingegnoso artificio, non facto paravanti nel dominio nostro, reducto che’l sarà a perfection, siché el se possi usar et excercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri provededori de Comun, siando proibito a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad imagine et similitudine de quello, senza consentimento et licentia del auctor fino ad anni x. Et tamen se algun el fesse, l’auctor et inventor predicto, habia libertà poderlo citar a chadaun officio de questa cità, dal qual officio el dicto che havesse contrafacto sia astreto a pagarli ducati cento, et l’artificio subito sia desfacto. Siando però in libertà de la nostra signoria ad ogni suo piaxer tuor et usar nei suo bisogni chadaun in dicti artificii et in strumenti, cum questa però condition, che altri cha i auctori non li possi exercitar.